Il trasportino: un luogo sicuro e rilassante da poter utilizzare in diversi situazioni

Io amo il mio cane, facciamo tutto assieme e me lo porto dappertutto!

Ma siete proprio sicuri che questo rientri nel benessere psico-emotivo del vostro cane?

Il bagaglio ontogenetico del nostro cane è molto diverso dal nostro in quanto appartenenti a due specie differenti, parallelamente ciò che sarebbe normale per il nostro cane, come andare a caccia in compagnia di primo mattino, si traduce nell’ andare al guinzaglio in compagnia in paese a prendere il giornale o fare la spesa.

Riflettete su questo e pensate a quante volte il cane si deve adattare alle nostre abitudini…noi possiamo dire di fare lo stesso? dove il giocare con la pallina non è paragonabile ad una battuta di caccia.

Consapevoli dei limiti esistenti nella convivenza tra due specie diverse, molto spesso concausa di problemi comportamentali, dobbiamo prestare particolare attenzione ad evitare, se non altro di esporli in situazioni per loro eccessive, come luoghi troppo affollati es: centri commerciali, concerti, sagre, ecc. dove è inevitabile che venga meno il rispetto degli spazi.

I cani non gradiscono essere portati dappertutto e socializzare in maniera indiscriminata con persone o altri simili e lo dimostrano manifestando vari segnali di stress e disagio (eccitazione ≠felicità). Quindi nell’ottica del benessere è necessario insegnare al cane in modo graduale e positivo a rimanere a casa da solo e a sostare in modo sereno e gradevole, in auto nel suo trasportino in attesa del nostro ritorno.

Varie le alternative disponibili in commercio che garantiscono la messa in sicurezza del nostro cane in auto, ma che non lo tutelano da eventuali distrazioni improvvise o continue, spesso causa di malessere.

Il trasportino può essere considerato da molti come una gabbia, stretta, angusta e scomoda, ma per il cane può diventare un rifugio sicuro se approcciato con gradualità nel modo corretto, per questo fatevi consigliare dal vostro educatore di fiducia.

Art. 169.CODICE DELLA STRADA

(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)

  1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti  posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

  1. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  2. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.(3)(5)
  3. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
  4. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.